Al comma 1, capoverso Art. 70, aggiungere, in fine, il seguente comma: Le Camere eleggono i presidenti e i componenti delle autorità amministrative indipendenti previa discussione delle candidature e audizione dei candidati in seduta pubblica della Commissione competente o dell'Assemblea. Con la stessa procedura esprimono parere sulle proposte governative di nomina dei funzionari dello Stato di competenza del Presidente della Repubblica e degli amministratori di istituti ed enti pubblici anche economici.