Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015
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apri
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0.36.07.5.
All'articolo aggiuntivo 36. 07, aggiungere in fine le seguenti parole: L'efficacia della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o della regione è sospesa fino alla definizione del giudizio.