All'articolo aggiuntivo 36.012, parte consequenziale relativa all'articolo 39, capoverso comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Regione Friuli-Venezia Giulia rimane in ogni caso Regione autonoma, comprendendo il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia alla data di entrata in vigore della presente legge, e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il proprio statuto speciale adottato con legge costituzionale.