All'emendamento 20.201 aggiungere, in fine, il seguente comma: ”Le Camere possono deliberare indagini conoscitive sulle attività e sul funzionamento dell'amministrazione e su ogni altra questione di pubblico interesse. A Tal fine possono avvalersi delle strutture dello Stato. Le Amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alle Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti da esse richieste.