All'emendamento 10. 900 della Commissione, parte consequenziale relativa al primo comma, aggiungere, in fine, le parole:, nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché delle norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.