All'emendamento 10. 900 della Commissione, parte consequenziale relativa al primo comma, sostituire le parole da: che stabilisce le norme generali fino a: articolo 120, secondo comma con le seguenti: di cui all'articolo 57, sesto comma, per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui all'articolo 80, secondo periodo, per la legge di cui all'articolo 114, terzo comma, per la legge di cui all'articolo 116, terzo comma, per la legge di cui all'articolo 117, nono comma.