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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.200. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/02/2015  [ apri ]
31.200.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le leggi dello Stato assicurano la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
   a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
   b) immigrazione;
   c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
   d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
   e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
   f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
   g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
   h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; sistema nazionale della protezione civile;
   i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
   l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
   m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
   n) norme generali sull'istruzione;
   o) previdenza sociale anche complementare e integrativa;
   p) legislazione elettorale, principi generali dell'ordinamento, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;
   q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
   r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
   s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; norme generali sul governo del territorio e sull'urbanistica;
   t) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse non esclusivamente regionale;
   u) ordinamento della comunicazione;
   v) porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
   z) tutela e sicurezza del lavoro.

  Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
   a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
   b) commercio con l'estero;
   c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
   d) professioni;
   e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; O tutela della salute;
   g) alimentazione;
   h) ordinamento sportivo;
   i) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
   l) casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale;
   m) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
   n) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;
   o) porti e aeroporti civili di interesse esclusivamente regionale.

  Nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto delle leggi dello Stato, che intervengono per disciplinare e per garantire i profili funzionali all'unità giuridica o economica della Repubblica e alla realizzazione di condizioni di vita equivalenti nel territorio nazionale».