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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.523. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/01/2015  [ apri ]
31.523.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.

  L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117.

  La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
   a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
   b) circoscrizioni comunali;
   c) polizia locale urbana e rurale;
   d) fiere e mercati;
   e) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
   f) istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
   g) musei e biblioteche di enti locali;
   h) urbanistica;
   i) turismo ed industria alberghiera;
   l) tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
   m) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
   n) navigazione e porti lacuali;
   o) acque minerali e termali;
   p) cave e torbiere;
   q) caccia;
   r) pesca nelle acque interne;
   s) agricoltura e foreste;
   t) artigianato;
   u) altre materie indicate da leggi costituzionali.

  Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».