Sostituirlo con il seguente:
Art. 31.
L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117.
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
b) circoscrizioni comunali;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) fiere e mercati;
e) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
f) istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
g) musei e biblioteche di enti locali;
h) urbanistica;
i) turismo ed industria alberghiera;
l) tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
m) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
n) navigazione e porti lacuali;
o) acque minerali e termali;
p) cave e torbiere;
q) caccia;
r) pesca nelle acque interne;
s) agricoltura e foreste;
t) artigianato;
u) altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».