Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
Nelle materie di cui al secondo comma, nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva per quanto attiene la definizione di disposizioni generali e comuni, in caso di inerzia della legislazione statale, la legge regionale può comunque intervenire, con norme cedevoli, sulla base delle disposizioni generali desumibili dalle leggi vigenti.