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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.503. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/01/2015  [ apri ]
31.503.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
  Nelle materie di cui al secondo comma, nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva per quanto attiene la definizione di disposizioni generali e comuni, in caso di inerzia della legislazione statale, la legge regionale può comunque intervenire, con norme cedevoli, sulla base delle disposizioni generali desumibili dalle leggi vigenti.