Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«L'iniziativa della legge costituzionale di modifica degli Statuti speciali appartiene a ciascun Consiglio o Assemblea regionale, che la adotta a maggioranza dei due terzi dei componenti. I progetti di modifica degli Statuti speciali, approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione, sono trasmessi al Consiglio o all'Assemblea regionale che, entro due mesi, può esprimere, a maggioranza assoluta dei componenti, un parere vincolante ai fini dell'approvazione definitiva della legge costituzionale».