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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.1. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/01/2015  [ apri ]
30.1.

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 30. – 1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Trentino Alto Adige/Südtirol dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo statuto speciale adottato con legge costituzionale».
  2. La X disposizione transitoria e finale della Costituzione è abrogata.
  Art. 30-bis. – 1. Lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 45, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è abrogato.
  Art. 30-ter. – 1. Lo statuto speciale per la regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è abrogato.
  Art. 30-quater. – 1. Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è abrogato.
  Art. 30-quinquies. – 1. Lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è abrogato.
  Art. 30-sexies. – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i consigli regionali della Regione siciliana, della Sardegna, della Valle d'Aosta e del Friuli Venezia Giulia adottano un proprio statuto ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti, continuano ad applicarsi le disposizioni degli statuti abrogati.