Sostituirlo con il seguente:
Art. 29. (Modifiche all'articolo 114 della Costituzione). 1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione».