Sostituirlo con il seguente:
Art. 27.
(Modifiche all'articolo 97 della Costituzione).
1. All'articolo 97 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione.»