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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.5. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/01/2015  [ apri ]
25.5.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 25. – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  Art. 94. – Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

  La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

  Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

  Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere, riunite in seduta comune.