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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.4. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/01/2015  [ apri ]
25.4.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 25. (Fiducia al Governo). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  Art. 94. – Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

  La fiducia è accordata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

  Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

  La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve contenere l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.