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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.3. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/01/2015  [ apri ]
22.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 22. (Modifica dell'articolo 85 della Costituzione). – 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

  Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

  Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

  I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

  È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

  La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

  Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

  Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».