Sostituirlo con i seguenti:
Art. 21. (Modifica dell'articolo 83 della Costituzione).- 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni, e può essere rieletto una sola volta.
Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.
Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono disciplinate con legge ordinaria».
Art. 21-bis.- (Modifica dell'articolo 84 della Costituzione). –1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 22 con il seguente:
Art. 22. – 1. L'articolo 85 della Costituzione è abrogato.
dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. – All'articolo 87 della Costituzione il primo comma è abrogato.