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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.200. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/01/2015  [ apri ]
21.200.

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 21. (Modifica dell'articolo 83 della Costituzione).- 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
  Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.
  Vigila sul rispetto della Costituzione.
  Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
  Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.
  Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
  Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni, e può essere rieletto una sola volta.
  Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.
  Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono disciplinate con legge ordinaria».
  Art. 21-bis.- (Modifica dell'articolo 84 della Costituzione). –1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
  L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
  L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 22 con il seguente:
  Art. 22. – 1. L'articolo 85 della Costituzione è abrogato.
   dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
  Art. 23-bis. – All'articolo 87 della Costituzione il primo comma è abrogato.