Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. All'articolo 84 della Costituzione, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità».