Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. –(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione). – 1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.
La legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge».