Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La misura dell'indennità è stabilita dagli elettori al momento del voto, nell'ambito del quale secondo modalità stabilite dalla legge gli elettori esprimono una preferenza per un numero intero compreso tra uno e dieci, la cui media aritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide e arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per il reddito medio pro capite dei cittadini. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamenti economici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di fuori di tale indennità».