Al comma 1, capoverso Art. 67, aggiungere, in fine i seguenti periodi: I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.