Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Le candidature devono essere discusse dall'assemblea in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione.
All'elezione partecipano cento cittadini estratti a sorte dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'assemblea».