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Legislatura XVII

Proposta emendativa Ta.6.7. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/01/2015  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Toninelli)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Modifica dell'articolo 64 della Costituzione). – 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
  I regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica garantiscono i diritti delle minoranze e delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplinano la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispongono l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.
  Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge della Repubblica, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali.
  Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare a maggioranza di due terzi dei componenti di adunarsi in seduta segreta.
  Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
  I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Testo alternativo del relatore di minoranza