Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66.
La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti del Parlamento e delle cause, anche sopraggiunte, di ineleggibilità, incandidabilità e di incompatibilità».