Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
Art. 57. – Il Senato è composto da centoquindici senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, di cui settantasei eletti dalle Regioni e trentanove dai Comuni, e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano eleggono i senatori tra i propri componenti, con metodo proporzionale, mentre i sindaci sono eletti dai sindaci di ciascuna Regione in numero di 2, uno per i comuni sopra i 15.000 abitanti, l'altro per quelli inferiori, tranne per la Val d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno un solo sindaco eletto in Senato.