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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.7. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/01/2015  [ apri ]
2.7.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
  «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
  Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
  La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»