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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.501. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/01/2015  [ apri ]
2.501.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
  «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da cento Senatori rappresentativi delle Regioni. La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due.
  I Senatori sono eletti secondo le modalità stabilite dalla legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze.»