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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.34. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/01/2015  [ apri ]
2.34.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
  «Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.
  Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano; ne fanno altresì parte i sindaci dei comuni capoluogo di regione e i sindaci dei comuni capoluogo delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».