Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.
Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano; ne fanno altresì parte i sindaci dei comuni capoluogo di regione e i sindaci dei comuni capoluogo delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».