Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo, il secondo ed il terzo comma con i seguenti:
«I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione.
I senatori sono centocinquanta.
Ciascuna regione deve avere almeno un senatore».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il quinto ed il sesto con il seguente:
«Nessuno può candidarsi in più di una regione».