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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.20. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/01/2015  [ apri ]
2.20.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
  «Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai presidenti delle giunte regionali, dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna regione.
  Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno.
  Nessuna regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.
  La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le regioni, previa applicazione alle regioni delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale dei cittadini residenti calcolati sulle rilevazioni del Ministero dell'interno, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  In ciascuna regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo consiglio regionale o di provincia autonoma.
  La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle regioni o province autonome nelle quali sono stati eletti.
  La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.
  I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma.»