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Legislatura XVII

Proposta emendativa Ta.2.2. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/01/2015  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Toninelli)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale.
  Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.
  Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.
  Nessuno può essere candidato in più di una Regione.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Elezione del Senato della Repubblica).

  1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.
  Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».

Testo alternativo del relatore di minoranza