Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori con le modalità stabilite dalla legge.
Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che hanno già ricoperto per due volte l'ufficio di sindaco, consigliere regionale, comunale, assessore comunale, presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, consigliere regionale o assessore regionale».
Conseguentemente, all'articolo 38, sopprimere il comma 2.