Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è composto da centocinquanta senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali».
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
secondo comma, sostituire le parole: e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori con le seguenti: . I consigli delle autonomie locali convocano assemblee dei sindaci in ogni regione per eleggere tra di loro settantacinque senatori in numero paritario a quello previsto per ogni regione.
sesto comma, sopprimere l'ultimo periodo.