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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.201. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/01/2015  [ apri ]
2.201.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
  «Art. 57. – Il numero dei senatori è di duecento, cui possono aggiungersi i senatori a vita.
  Essi sono eletti a suffragio universale diretto nel numero di centotrentacinque. La loro elezione avviene su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori.
  Il numero di senatori eletti a suffragio universale diretto in ciascuna Regione non può essere inferiore a quattro. In Molise sono eletti due senatori, in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
  La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I Consigli regionali eleggono sessantacinque senatori. Ogni Consiglio regionale elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, almeno due senatori entro trenta giorni dalla sua prima riunione. Il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni diverse dal Molise e dalla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale. La loro cessazione dalla carica di Consigliere regionale comporta di diritto quella dalla carica di senatore.»