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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.200. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/01/2015  [ apri ]
2.200.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
  «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri oltre i senatori a vita.
  Centosessantadue senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori.
  In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a cinque. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
  La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  Trentotto senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori. Il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.
  Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale. La loro cessazione dalla carica di Consigliere regionale comporta di diritto quella dalla carica di senatore».

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 58. – Per l'elezione dei senatori a suffragio universale e diretto è necessario avere compiuto il ventunesimo anno di età.
  Sono eleggibili a senatori a suffragio universale diretto gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.»
   all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 60, sostituire il secondo comma con i seguenti:
  «I senatori eletti a suffragio universale e diretto durano in carica cinque anni. Nel caso in cui il mandato di un singolo senatore cessi anticipatamente il subentrante dura in carica fino al termine del mandato di colui al quale è subentrato.
  La durata della Camera dei deputati e del mandato dei senatori non possono essere prorogati se non per legge e soltanto in caso di guerra.»

   dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 61. – Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
  Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.
  Le elezioni dei nuovi senatori eletti a suffragio universale e diretto avvengono entro settanta giorni dalla scadenza del mandato dei precedenti. La prima riunione alla quale essi partecipano ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
  I senatori eletti a suffragio universale e diretto rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori eletti secondo le stesse modalità.
  I senatori eletti da ciascun Consiglio regionale rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori eletti dal medesimo Consiglio regionale.»
   all'articolo 38, sopprimere i commi 2 e 3.