Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, in concomitanza con l'elezione dei consigli regionali.
Il numero dei senatori elettivi è di cento.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettuano in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.»