Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è composto da senatori rappresentativi delle regioni».
Conseguentemente, sostituire il comma terzo con il seguente:
«Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; la Valle d'Aosta e ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano ne hanno due. Nessuna regione può avere un numero di senatori superiore a dodici».