Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. – L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica.
Ciascun membro del Parlamento rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal popolo.
Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto con sistema proporzionale.
Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.
Il Senato della repubblica rappresenta le collettività nell'ambito della Nazione. Concorre, nei casi e secondo le modalità stabilite in Costituzione, alla funzione legislativa.
Esercita le funzioni di controllo e valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.
Concorre ad esprimere, previo esame dei candidati, pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».