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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.07. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/01/2015  [ apri ]
1.07.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).

  1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»