Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati).
1. All'articolo 56, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo.»