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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/01/2015  [ apri ]
1.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Il Parlamento).

  1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55.

  Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.
  Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.
  Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.»

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Camera dei deputati).

  1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56.

  La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
  Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
  Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.»
   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Senato della Repubblica).

  1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57.

  Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
  Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica).

  1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58.

  I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.
  Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.
  Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano; la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

   sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(La funzione legislativa).

  1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70.

  La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.
  Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, quelle relative alle materie di legislazione concorrente, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma, e 122, primo comma.
  Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
  Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.»

   sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Promulgazione delle leggi).

  1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 73.

  Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
  Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
  Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  Nel caso previsto dal terzo comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.
  Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.»

   sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Art. 19.
(Ratifica dei trattati internazionali e dell'Unione europea).

  1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80.

  Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
  La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è approvata con legge in via esclusiva dal Senato della Repubblica.»

   sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.
(Funzione di controllo e potere d'inchiesta).

  1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82.

  Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione. A tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo Regolamento:
   a) vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;
   b) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;
   c) svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

  Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.
  Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.
  A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo Regolamento.»

   dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica).

  1. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «L'istruttoria per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è affidata al Senato.»
   sostituire l'articolo 25 con il seguente:

Art. 25.
(Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati).

  1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94.

  Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
  La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
  Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
  La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.»

   dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Parere di merito su leggi regionali).

  1. All'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»
   sopprimere l'articolo 38.