Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
Conseguentemente:
ovunque ricorrano, sostituire le parole: le Camere con le seguenti: la Camera e le parole: delle Camere con le seguenti: della Camera;
al medesimo capoverso, sopprimere il quinto e il sesto comma;
sopprimere l'articolo 2;
sopprimere l'articolo 3;
sopprimere l'articolo 5;
sostituire l'articolo 7 con il seguente:
Art. 7. (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;
sostituire l'articolo 10 con il seguente:
Art. 10. – 1. L'articolo 70 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati.»;
all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a);
all'articolo 12, capoverso Art. 72, sopprimere il primo e il terzo comma e, al secondo comma, sopprimere la parola: «altro»;
all'articolo 16, comma 1,
lettera b), sostituire le parole da:, anche quando fino a: La Camera dei deputati con la seguente: che;
lettera d), sopprimere le parole da: «L'esame, a norma dell'articolo 70» fino alla fine del periodo;
i) all'articolo 20, capoverso Art. 82, primo comma, sopprimere le parole: «Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali»;
all'articolo 22, sostituire le parole: «Il Presidente del Senato» con le seguenti: «Il Presidente della Camera»;
all'articolo 23, sostituire le parole: «Il Presidente del Senato» con le seguenti: «Il Presidente della Camera»;
sostituire l'articolo 37, con il seguente:
Art. 37. – All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati»;
b) al settimo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».