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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.0204. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/01/2015  [ apri ]
1.0204.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Composizione ed elezione della Camera dei deputati).

  1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
  Il numero dei deputati è di trecentoquindici.
  Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
  La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuno può essere candidato in più di una circoscrizione».