Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati).
1. All'articolo 56, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Non possono essere candidati alla carica di deputato coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.».