Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione.»
Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.