Al comma 1, capoverso Art. 55, sopprimere il terzo comma.
Conseguentemente,
al medesimo capoverso, sostituire il quinto comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.»;
all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 57:
sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle Regioni»;
sostituire il secondo comma con il seguente: «Fanno parte del Senato i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna Giunta regionale designa, tra i propri componenti, gli altri senatori ad essa spettanti. I senatori possono farsi rappresentare da altri componenti della medesima Giunta. La delega vale per la singola seduta e può essere rinnovata.»;
al terzo comma, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a tre;
sostituire il sesto comma con il seguente: «I senatori che rappresentano ciascuna Regione esprimono il proprio voto unitariamente secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Senato»;
sostituire l'articolo 3 con il seguente:
L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 59. – È deputato di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»;
sostituire l'articolo 8 con il seguente:
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67.
I membri del Senato rappresentano la Regione o la Provincia Autonoma nella quale sono stati eletti. I membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.»;
all'articolo 38, sopprimere i commi 1, 5, 6.