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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.207. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/01/2015  [ apri ]
1.207.

  Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere il terzo periodo
;
   dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 55 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«Art. 55-bis.

  La Camera dei deputati esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea e lo Stato. Il Senato della Repubblica esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica entra questi ultimi e l'Unione europea.
  La Camera dei deputati e il Senato partecipano, in coerenza con il ruolo e le funzioni attribuite a ciascuna di esse dall'articolo 55, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
  Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalla Camere dei deputati e, per le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, dal Senato. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.»

ident. 1.208.