Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modificazione all'articolo 55 della Costituzione).
1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
«Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».
Conseguentemente:
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione).
1. All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero».
b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;
c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Modificazione all'articolo 57 della Costituzione).
1. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero»;
sopprimere gli articoli da 3 a 20.