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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.07. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/01/2015  [ apri ]
01.07.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Elettorato attivo e passivo dei giovani).

  1. All'articolo 48, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali è riconosciuto ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».

  Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «hanno compiuto i diciotto anni di età entro il giorno di indizione dei comizi elettorali».