Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione).
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici dei quali» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento, otto dei quali»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentonovantadue».